730

Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
  • non deve trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario cui il contribuente si è rivolto;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

In alcuni casi è possibile presentare il Mod. 730 anche in assenza di un datore di lavoro tenuto a effettuare il conguaglio. Il modello 730 può essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto che abbiano un sostituto d’imposta almeno nei mesi di giugno e luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione e che abbiano percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • hanno percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • hanno percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • hanno percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • hanno avuto plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • hanno avuto redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La dichiarazione modello 730 può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 e almeno uno dei due ha il sostituto d’imposta. Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
 
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.
 
I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
  • non deve trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario cui il contribuente si è rivolto;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

In alcuni casi è possibile presentare il Mod. 730 anche in assenza di un datore di lavoro tenuto a effettuare il conguaglio. Il modello 730 può essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto che abbiano un sostituto d’imposta almeno nei mesi di giugno e luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione e che abbiano percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • hanno percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • hanno percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • hanno percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • hanno avuto plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • hanno avuto redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La dichiarazione modello 730 può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 e almeno uno dei due ha il sostituto d’imposta.
 
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
 
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
 
Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

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