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Decreto "SalvaItalia", cosa cambia per l'agricoltura

Categoria Notizie Data: 07-12-2011
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La lettura del Decreto, che è in effetti la terza manovra d’emergenza messa in campo in questo 2011, dovrà naturalmente essere approfondita, e potrà cambiare alla luce di provvedimenti integrativi o correttivi successivi. Questa non pretende quindi di essere una lettura esaustiva o definitiva, ma soltanto un primo strumento, ufficioso, di lettura. Il decreto ha ovviamente un impatto generale sull’agricoltura, in quanto provvedimento sull’insieme dell’economia italiana. Si possono facilmente trarre le debite conclusioni dall’analisi di misure quali l’aumento dell’Iva ordinaria dal 21% al 23%, o dalla reintroduzione dell’ICI, o dalla deducibilità della quota Irap relativa al lavoro. In questo testo però si prende in esame soltanto quanto appare direttamente e specificamente legato all’agricoltura.

 

 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione (articolo 4, comma 1);

Nel modificare il testo unico delle imposte sui redditi del 1986, DPR n.917, l’articolo 4 prevede al comma 1 l’aggiunta a predetto testo unico di un articolo 16-bis che si premura di includere esplicitamente i fabbricati rurali nell’ambito delle possibilità di detrazione per ristrutturazione e riqualificazione energetica.

La precisazione appare curiosamente pleonastica, perché completa la frase “tutte le categorie catastali” che parrebbe già sufficientemente esaustiva.

 - Valori catastali dei terreni agricoli (articolo 13, comma 5) e fabbricati (comma 4);

Riportiamo il testo integrale del comma 5 nella sua essenzialità: “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120”.

La rivalutazione è in funzione dell’introduzione dell’IMU, Imposta municipale unica. i fabbricati rurali sono funzionali all’attività di impresa agricola.

Quanto ai fabbricati (comma 4), sembrano essere coinvolti anche le abitazioni rurali (categoria A/6) e i fabbricati agricoli (D/10), le prime con moltiplicatore 160, i secondi con moltiplicatore 55.

 

Riduzione eventuale tributo comunale sulla raccolta rifiuti per fabbricati rurali (articolo 14, comma 15);

I comuni possono ridurre fino al trenta per cento tale tributo per i fabbricati rurali.

 

 - Enti soppressi o modificati (articolo 21, comma 10, 11,12, 19, 20);

Viene soppresso l’EIPLI, Ente Irrigazione Irpinia, Puglia Lucania;  l’abolizione era stata più volte annunciata lungo gli anni: beni e personale sono trasferiti alle Regioni interessate. Dell’Isa, Istituto sviluppo agroalimentare, si stabiliva la pura e semplice liquidazione nel testo anticipato alla stampa, ma ad oggi la misura appare scomparsa, e l’Isa quindi “salvato”. Viene costituito un Consorzio per i laghi prealpini, che accorpa diversi consorzi, del Ticino, del Lago Maggiore, del Lago d’Iseo.

Vengono abolite l’Agenzia e la Commissione di vigilanza in materia di risorse idriche.

 

 - Costituzione Agenzia per la promozione all’estero (articolo 22, comma 6);

Viene costituita detta Agenzia, che in pratica “resuscita” lIstituto Commercio Estero soppresso da Tremonti.

 

 - Rideterminazione delle aliquote contributive di coltivatori diretti, mezzadri, coloni (articolo 24, comma 23);

La rideterminazione delle aliquote fa riferimento alla Tabelle B e C dell’allegato 1 al decreto. Tendenzialmente, con eccezioni per fasce d’età e zone svantaggiate, le tabelle prevedono un aumento progressivo dal 20,3% al 22% dal 2012 al 2018.

 

 - Modifiche alle modalità di dismissione dei terreni agricoli pubblici (articolo 27, comma 3);

Il decreto modifica su questo punto la legge di stabilità appena approvata, che all’articolo 7 (L. 183, 12 novembre 2011) normava la dismissione. Il decreto introduce alcune modifiche tecniche al succitato articolo 7, di cui le più significative sembrano la possibilità di sollecitare gli enti locali richiedendo attivamente la dismissione dei terreni privatizzabili, che vengono definiti non solo a destinazione, ma anche a vocazione agricola.

 

 - Esigenze indifferibili (articolo 30, comma 4);

L’articolo 30 cita le “esigenze indifferibili”. Tra queste, viene prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva per l’anno 2012 a favore dell’AGEA. Essa è definita in 40 milioni di euro. La cifra in questione sarà sottratta al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili per istruzione e eventi celebrativi istituito nel 2009. 

Autore : Anna Falqui