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L'accesso al credito: il fondo di garanzia dell'Ismea

Categoria Notizie Data: 04-10-2011
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 L’ultimo decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 9 settembre 2011, ha apportato alcune modifiche migliorative soprattutto destinate ad ampliare la funzionalità del fondo, ed a facilitarne il suo utilizzo da parte degli imprenditori agricoli. Prima di ricordare le novità e le nuove possibilità di accesso al credito per mezzo di Ismea si ricorda che il fondo ha avviato la sua attività a patire dal 2009,  ed è quindi già in linea con la normativa di Basilea 2. 
Il primo aspetto che contraddistingue il fondo è il fatto che esso si colloca come uno strumento di garanzia a fronte di finanziamenti al settore agricolo e non come organismo di concessione di crediti sopperendo ad una cronica criticità che esiste tra mondo agricolo e mondo bancario,  che a fronte della concessione di un credito richiede garanzie concrete da parte del creditore. 
Le operazioni finanziate disciplinate dal decreto riguardano la concessione alle imprese di fideiussioni a fronte di finanziamenti, controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, a fronte di finanziamenti, garanzie a fronte di transazioni commerciali nonché garanzie a fronte di porzioni di portafoglio costituite da esposizioni di durata residua non inferiore a diciotto mesi e di importo residuo medio non superiore ad 1 milione di euro. Ciascun soggetto interessato potrà accedere alle previste operazioni per un importo non superiore ad 1 milione di euro per le micro e piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese per attività agricole e connesse. 
In particolare le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti a breve, medio o lungo termine finalizzate alla realizzazione di opere per il miglioramento fondiario; per gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo sviluppo delle attività agricole e di quelle connesse; l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e quelle connesse; la ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività anche a breve e a lungo termine; l’acquisto dei beni e dei servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa e la ricostituzione di liquidità delle imprese.
 In tale contesto acquistano rilievo le novità apportate con l’ultimo decreto e consistenti nella possibilità di fornire garanzie anche a fronte di operazioni commerciali che non hanno alcun collegamento con il sistema bancario come possono essere le forniture di macchinari e attrezzature ad imprenditori agricoli. 
La garanzia può essere concessa entro il limite del 70 % del finanziamento elevabile fino all’80 % per i giovani imprenditori e fino all’importo massimo in essere di un milione per le imprese micro e piccole e di due milioni per le medie imprese agricole. 
Secondo fonti Ismea il costo delle operazioni finanziarie dovrebbe aggirarsi per la singola impresa agricola in una percentuale dello 0,45 % all’anno dell’importo garantito. Il costo serve a coprire le spese amministrative sostenute dalla struttura per la gestione della pratica e quelle per la copertura del rischio che assume il garante che in definitiva è lo Stato. Il nuovo decreto ha innovato, a tal proposito le modalità di corresponsione delle commissioni che invece di essere versate anticipatamente possono ora essere rateizzate.

 

Autore : Giuseppe Fugaro