L'accesso al credito: il fondo di garanzia dell'Ismea
Categoria Notizie Data: 04-10-2011
L’ultimo
decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 9 settembre 2011, ha apportato alcune modifiche migliorative soprattutto
destinate ad ampliare la funzionalità del fondo, ed a facilitarne il suo utilizzo
da parte degli imprenditori agricoli. Prima di ricordare le novità e le nuove
possibilità di accesso al credito per mezzo di Ismea si ricorda che il fondo ha
avviato la sua attività a patire dal 2009, ed è quindi già in linea con la normativa di Basilea 2.
Il primo
aspetto che contraddistingue il fondo è il fatto che esso si colloca come uno
strumento di garanzia a fronte di finanziamenti al settore agricolo e non come
organismo di concessione di crediti sopperendo ad una cronica criticità che esiste tra mondo agricolo e mondo bancario, che a fronte della concessione di un
credito richiede garanzie concrete da parte del creditore.
Le
operazioni finanziate disciplinate dal decreto riguardano la concessione alle
imprese di fideiussioni a fronte di finanziamenti, controgaranzie e cogaranzie
in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati,
anche a carattere regionale, a fronte di finanziamenti, garanzie a fronte di
transazioni commerciali nonché garanzie a fronte di porzioni di portafoglio
costituite da esposizioni di durata residua non inferiore a diciotto mesi e di
importo residuo medio non superiore ad 1 milione di euro. Ciascun
soggetto interessato potrà accedere alle previste operazioni per un importo non
superiore ad 1 milione di euro per le micro e piccole imprese e di 2 milioni di
euro per le medie imprese per attività agricole e connesse.
In
particolare le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti a
breve, medio o lungo termine finalizzate alla realizzazione di opere per il
miglioramento fondiario; per gli interventi per la ricerca, la sperimentazione,
l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la
produzione di energia rinnovabile; la costruzione, l’acquisizione o il
miglioramento di beni immobili per lo sviluppo delle attività agricole e di
quelle connesse; l’acquisto di nuove macchine ed attrezzature per lo
svolgimento delle attività agricole e quelle connesse; la ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla trasformazione a lungo
termine di precedenti passività anche a breve e a lungo termine; l’acquisto dei
beni e dei servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa e la
ricostituzione di liquidità delle imprese.
In tale contesto acquistano rilievo
le novità apportate con l’ultimo decreto e consistenti nella possibilità di
fornire garanzie anche a fronte di operazioni commerciali che non hanno alcun
collegamento con il sistema bancario come possono essere le forniture di
macchinari e attrezzature ad imprenditori agricoli.
La
garanzia può essere concessa entro il limite del 70 % del finanziamento
elevabile fino all’80 % per i giovani imprenditori e fino all’importo massimo
in essere di un milione per le imprese micro e piccole e di due milioni per le medie imprese agricole.
Secondo
fonti Ismea il costo delle operazioni finanziarie dovrebbe aggirarsi per la
singola impresa agricola in una percentuale dello 0,45 % all’anno dell’importo
garantito. Il costo serve a coprire le spese amministrative sostenute dalla
struttura per la gestione della pratica e quelle per la copertura del rischio
che assume il garante che in definitiva è lo Stato. Il nuovo decreto ha
innovato, a tal proposito le modalità di corresponsione delle commissioni che
invece di essere versate anticipatamente possono ora essere rateizzate.
Autore : Giuseppe Fugaro


