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Obbligo di contratto scritto per le cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari

Categoria Notizie Data: 25-01-2012
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 Il decreto legge sullo sviluppo stabilisce che i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, quindi, essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice. 
La legge impone anche alcuni obblighi in ordine al contenuto dei contratti che oltre ad avere la forma scritta non devono: -  imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali  ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; 
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre. 
Inoltre devono evitare: -  la costituzione di posizioni di forza da parte di uno de contraenti che solitamente può essere l’acquirente e per esso la grande distribuzione;
 - di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali e per adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 
Il decreto legge passa poi a stabilire in maniera inequivocabile che per tali contratti il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili, entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci.  A dare maggiore forza alla norma viene poi disposto che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine e in questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. 
Viene quindi riportato l’elenco dei prodotti ritenuti deteriorabili ai quali si applica il termine ridotto di un mese per il loro pagamento e sono i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro  protettivo  o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorn, i prodotti a base di carne e tutti i tipi di latte. 
La vigilanza in materia di applicazione di questa importante norma nonché competenza ad irrogare le sanzioni è affidata all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. 
Le sanzioni previste sono molto pesanti come il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento che e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. Ma anche la cessione di prodotti senza la stipula di un contratto scritto è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 20.000 euro.

Autore : Giuseppe Paracelso