Obbligo di contratto scritto per le cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari
Categoria Notizie Data: 25-01-2012
Il decreto legge sullo sviluppo stabilisce che i
contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad
eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, quindi, essere
stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono indicare a pena di nullità
la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le
modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi
di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può
anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La legge impone anche alcuni obblighi in ordine al
contenuto dei contratti che oltre ad avere la forma scritta non devono: - imporre
direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose,
nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti, subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità
e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di
prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle
altre.
Inoltre devono evitare: - la costituzione
di posizioni di forza da parte di uno de contraenti che solitamente può essere
l’acquirente e per esso la grande distribuzione;
- di conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali e per adottare ogni ulteriore
condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle
relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Il decreto legge passa poi a stabilire in maniera
inequivocabile che per tali contratti il pagamento del corrispettivo deve
essere effettuato per le merci deteriorabili, entro il termine legale di trenta
giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative
fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. A dare
maggiore forza alla norma viene poi disposto che gli interessi decorrono automaticamente
dal giorno successivo alla scadenza del termine e in questi casi il saggio
degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è
inderogabile.
Viene quindi riportato l’elenco dei prodotti ritenuti
deteriorabili ai quali si applica il termine ridotto di un mese per il loro
pagamento e sono i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano
una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a
sessanta giorni; i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e
piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti
a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorn,
i prodotti a base di carne e tutti i tipi di latte.
La vigilanza in materia di applicazione di questa
importante norma nonché competenza ad irrogare le sanzioni è affidata all’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato che può avvalersi del supporto
operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
Le sanzioni previste sono molto pesanti come il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento che e’ punito con
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. Ma anche la
cessione di prodotti senza la stipula di un contratto scritto è punita con una
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 20.000 euro.
Autore : Giuseppe Paracelso


