Statuto e Codice Etico e della Legalità

LO STATUTO DELL’UNIONE COLTIVATORI ITALIANI 

Approvato dal Consiglio Nazionale del 22 luglio 2021 su delega del Congresso Nazionale del 4/5 febbraio 2020

TITOLO I

Costituzione Durata – Scopi

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l’Unione Coltivatori Italiani (UCI), Organizzazione sindacale professionale di coltivatori autonomi e di titolari d’imprese agricole operanti nel settore della produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, del settore ittico, del settore agroalimentare, nei servizi ed attività connesse. L’Unione Coltivatori Italiani, di seguito abbreviata “UCI”, è un Ente non commerciale, con sede legale a Roma, che opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza perseguire scopo di lucro.

Essa può aderire ad altri Organismi sindacali, nazionali o internazionali, può promuoverli o concorrere alla loro costituzione.

Può, inoltre, promuovere ed organizzare proprie Sedi e rappresentanze all’estero.

Articolo 2 – Durata

L’UCI ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità di cui all’art.65 del presente Statuto.

Articolo 3 – Scopi

L’UCI, nel più complessivo quadro degli obiettivi generali di democrazia politica e di sviluppo economico, ha come scopo la tutela degli interessi economici, professionali e sociali degli operatori agricoli, ittici, del settore agroalimentare e dei servizi ed attività connesse.

L’UCI assume la centralità dell’uomo coltivatore, e della società rurale di cui intende tutelare valori e forme di vita, valorizzando in particolare le attività economiche-produttive ed il loro orientamento al mercato.

L’UCI persegue l’obiettivo della piena integrazione del mondo agricolo nella Società democratica e la sempre più consapevole ed attiva partecipazione della popolazione delle campagne alla gestione dello Stato democratico.

Per il conseguimento delle finalità sociali, l’UCI si propone la trasformazione e l’ammodernamento delle strutture produttive agricole ed il progresso economico-sociale del settore, mediante:

  1. la promozione d’imprese agricole, ittiche e del settore agroalimentare;
  2. l’organizzazione economica dei coltivatori e dei produttori in strutture cooperative, consortili, associative ed Organizzazioni di Produttori (O.P.);
  3. la qualificazione imprenditoriale e professionale degli operatori agricoli, ittici e del settore agroalimentare;
  4. lo sviluppo tecnico ed economico delle aziende agricole, ittiche e del settore agroalimentare;
  5. l’inserimento efficace e qualificato dell’agricoltura italiana tra quelle più moderne dell’Unione Europea;
  6. la difesa delle condizioni ambientali ed ecologiche per garantire la salute degli operatori agricoli, ittici e del settore agroalimentare, e per assicurare prodotti di qualità a tutela della salute del consumatore.Per realizzare gli scopi sociali, l’UCI svolge attività finalizzate a:
  7. promuovere e coordinare le iniziative delle proprie Strutture decentrate;
  8. partecipare con propri rappresentanti alla stipula di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e rappresentarli negli accordi, patti e contratti professionali;
  9. rappresentare i coltivatori e gli imprenditori agricoli, ittici e del settore agroalimentare e tutti gli addetti in agricoltura nei vari Organismi internazionali, nazionali, regionali, provinciali e locali che operano nel settore;
  10. promuovere iniziative volte alla costituzione di cooperative, consorzi, associazioni di produttori ed Organizzazioni di Produttori (O.P.) nel quadro della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, anche mediante la partecipazione dell’UCI NAZIONALE;
  11. promuovere ed organizzare autonomamente e/o in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti di ricerca ed Istituti universitari, corsi di formazione, di qualificazione e di riqualificazione per coltivatori, cittadini, dirigenti d’imprese, giovani imprenditori, lavoratori singoli e associati, utilizzando risorse previste da Leggi regionali, nazionali e comunitarie;
  12. promuovere Gruppi di Azione Locale (GAL), anche nel settore ittico (FLAG);
  13. rilevare le esigenze e le criticità del sistema agroalimentare nazionale e della pesca ed ideare, realizzare e valorizzare iniziative di ricerca, studio, progettazione, proposta normativa, analisi e divulgazione che siano mirate a rafforzare la conoscenza scientifica nel campo dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e dell’ agroalimentare ed a fornire strumenti tecnici e supporti strategici che ne accrescano efficienza, competitività e sostenibilità, anche attraverso la partecipazione a gare e bandi regionali, nazionali e comunitari, sia in proprio che insieme o per tramite delle Strutture collaterali, regionali e territoriali;
  14. promuovere e sviluppare l’Ente di Patronato per l’assistenza sociale e previdenziale;
  15. promuovere ed organizzare servizi di consulenza e di assistenza in campo tecnico, amministrativo, legale, tributario, assicurativo, nei rapporti creditizi e commerciali;
  16. promuovere Enti e servizi di utilità generale, quali l’agenzia del lavoro, il fondo di pensione integrativa, gli Enti bilaterali, le Società di servizi, gli Enti di ricerca e gli Osservatori tematici, anche in collaborazione con altri soggetti, sindacali e non;
  17. sviluppare una politica di sostegno degli anziani e delle fasce sociali svantaggiate;
  18. favorire ed organizzare il volontariato sociale per meglio perseguire gli scopi dell’Associazione;
  19. promuovere associazioni di produttori nei vari comparti produttivi;
  20. promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle Strutture collaterali e/o aderenti;
  21. svolgere attività di studio, di progettazione e di ricerca scientifica;
  22. promuovere la costituzione di federazioni in rappresentanza di professioni, o categorie di lavori emergenti, legate al mondo agricolo o ad attività destinate alla famiglia del produttore agricolo, ed in particolare associazioni di professioni emergenti quali: operatori finanziari e assicurativi, servizi a domicilio, casalinghe, lavoratori domestici, operatori del lavoro a distanza e professioni minori che appartengono alla tradizione dell’artigianato e del commercio, con presenza prevalente in ambiente rurale.

TITOLO II

Soci – Votazioni – Democrazia sindacale

Articolo 4 – Soci

Possono essere Soci ordinari dell’Unione Coltivatori Italiani:

  1. tutti i coltivatori ed i titolari di imprese agricole, ittiche e del settore agroalimentare;
  2. i piccoli coltivatori che dedicano, per la coltivazione del proprio fondo, un numero di giornate inferiore a 104 e che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi;
  3. i compartecipanti familiari e i piccoli coloni;
  4. i tecnici, gli studiosi e gli esperti del settore agricolo;
  5. gli operatori economici costituiti in forma di società di persone e capitali, le organizzazioni economiche di produttori e coltivatori, le cooperative ed i consorzi, le associazioni e gli organismi rappresentativi degli interessi economici e sociali degli operatori agricoli, le cui finalità non contrastano con quelle dell’UCI;
  6. i lavoratori autonomi, professionisti e/o tecnici, studiosi ed esperti che operano in ambiti attinenti al settore agricolo, o in organismi o enti ad esso collegati, nonché la piccola e media imprenditoria diffusa, erogatrice di servizi del mondo agricolo;
  7. tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale che, pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale dell’UCI, ne condividono gli obiettivi e le azioni sindacali, sia a livello internazionale che nazionale e periferico.

Possono essere Soci onorari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli Enti ed altre Istituzioni che ne siano meritevoli. Sull’ammissione a Socio onorario delibera esclusivamente il Consiglio di Presidenza. I Soci onorari permangono tali a tempo indeterminato.

Possono essere Soci sostenitori solo le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli Enti ed altre Istituzioni che partecipano occasionalmente alla vita associativa, previo versamento di una quota annuale minima, stabilita di anno in anno dal Comitato Esecutivo Nazionale. Essi possono beneficiare anche delle iniziative e dei servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo negli organi associativi, né tantomeno ad esser convocati nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito Libro Soci Sostenitori.

Articolo 5 – Ammissione dei Soci

Le persone fisiche, aventi i requisiti di cui al precedente articolo, devono presentare apposita richiesta di ammissione.

Gli operatori economici, costituiti quali persone fisiche, devono allegare copia dell’Atto Costituivo e dello Statuto alla domanda di ammissione, nonché l’atto deliberativo della richiesta di ammissione.

Le domande di adesione devono prevedere l’impegno ad accettare quanto disposto dal presente Statuto e vanno presentate alle Sedi UCI territoriali.

La decisione di ammissione a Socio, pertanto, spetta alla Sede UCI territoriale competente.

La domanda di ammissione di Organismi ed Associazioni di livello regionale e nazionale va, invece, indirizzata all’UCI NAZIONALE e ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale, previa delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale, entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 6 – Diritti dei Soci

I Soci ordinari dell’UCI hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell’Unione e di manifestare liberamente e responsabilmente il proprio pensiero e diritto di critica con la parola nell’ambito degli Organismi statutari, sempre nel pieno rispetto degli interessi, dell’identità storica e   dell’immagine dell’Unione.

L’UCI si obbliga a garantire al Socio ordinario iscritto il diritto di partecipazione alla vita dell’Organizzazione, anche attraverso l’informazione sull’attività svolta.

I Soci onorari partecipano alla vita politica dell’Organizzazione fornendo agli Organi decisionali il loro supporto consultivo, nelle forme che verranno richieste dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

I Soci sostenitori dell’UCI hanno diritto di concorrere alla formazione delle attività e delle decisioni della Consulta Sociale, prevista dall’art.21, in seno alla quale danno impulso alle iniziative di competenza della stessa.

Articolo 7 – Doveri dei Soci

I Soci ordinari dell’UCI partecipano all’attività di organizzazione, alla vita democratica dell’Organizzazione e contribuiscono al finanziamento della stessa con le quote associative, attenendosi alle norme dello Statuto e alle disposizioni deliberate dagli Organi.

I Soci devono comportarsi in modo leale e rispettoso nei confronti degli altri Soci e dell’Organizzazione tutta, rispettandone i valori, gli interessi e le prerogative statutarie, in ossequio anche a quanto previsto dai principi contenuti nel Codice Etico.

Fermi i principi di cui al successivo art.10, i Soci sono tenuti a conformare la propria condotta pubblica alle indefettibili esigenze di unitarietà di indirizzo dell’attività dell’Organizzazione e di coesione territoriale della stessa, atteso che la difformità del singolo rispetto alle disposizioni statutarie e agli indirizzi politici e organizzativi decisi dagli Organi nazionali può integrare gli estremi di fattispecie sanzionabili con provvedimento di cui al successivo art.8.

Articolo 8 – Recesso, richiamo, sospensione, decadenza e radiazione del Socio e/o Dirigente

Cessa di far parte dell’UCI il Socio che abbia presentato domanda di recesso.

Perde la qualifica di Socio chi non osserva l’obbligo di rinnovare la tessera annuale, o è moroso nel pagamento.

È punibile con sanzione disciplinare il Socio e/o dirigente che si renda artefice di:

  • addebiti, abusi e mancanze;
  • azioni contrarie ai doveri associativi, agli interessi generali dell’Associazione, agli indirizzi politici e organizzativi decisi dagli Organi Nazionali o che costituiscano impedimento all’attuazione di Progetti, politiche ed interessi organizzativi e di sviluppo delle Strutture, ovvero di fatti deontologicamente non corretti.

È possibile irrogare sanzioni disciplinari, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza, determinate anche in ragione di:

  • intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
  • danno arrecato all’Associazione, agli utenti e a terzi;
  • responsabilità derivanti dal ruolo istituzionale ricoperto dal Socio all’interno dell’Associazione;
  • rilevanza della violazione di norme o regolamenti;
  • eventuale reiterazione di comportamenti sanzionabili.

L’Organo competente a deliberare il provvedimento è il Comitato Esecutivo Nazionale.  Quando se ne ravvisi la necessita e/o l’urgenza, il provvedimento è assunto dal Consiglio di Presidenza Nazionale, che sottoporrà a ratifica la propria determina nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo Nazionale.

Le sanzioni irrogabili sono:

  1. il richiamo, con il quale il Socio, e/o il dirigente, viene informato per iscritto che la sua condotta non è stata conforme alle norme statutarie, con invito a volere esprimere il proprio ravvedimento ed impegno ad astenersi dal compiere altre infrazioni: può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il Socio non commetta altre infrazioni;
  2. la sospensione, con la quale il Socio, e/o il dirigente, viene escluso temporaneamente dall’esercizio delle prerogative e dei poteri del Socio, anche con riferimento alle cariche statutarie, nazionali e/o territoriali, eventualmente ricoperte e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi, o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sanzione del solo richiamo;
  3. la decadenza, con la quale il Socio, e/o il dirigente, viene escluso dall’Organizzazione, anche con riferimento alle cariche statutarie, nazionali e/o territoriali eventualmente ricoperte, ed è inflitta per violazioni tali da impedire la permanenza del Socio e/o il dirigente stesso nell’UCI;
  4. la radiazione, con la quale il Socio, e/o il dirigente, viene escluso definitivamente dall’UCI, anche con riferimento alle cariche statutarie, nazionali e/o territoriali, eventualmente ricoperte: essa impedisce la successiva iscrizione all’Unione, salvo delibera di assenso del Comitato Esecutivo.  Si tratta di una sanzione inflitta per violazioni molto gravi, che rendono definitiva l’incompatibilità della permanenza del Socio e/o del dirigente nell’UCI.

Nel rispetto dei principi statutari su cui si basa la vita democratica dell’Organizzazione, non possono essere componenti degli Organi Nazionali – o decadono immediatamente – coloro che incorrano in una delle fattispecie di cui al presente articolo.

Ai fini dell’adozione di uno dei provvedimenti di cui al presente articolo, il Consiglio di Presidenza Nazionale può acquisire un resoconto da parte del dirigente sovraordinato al Socio (o ai Soci in questione), il quale è tenuto a dare riscontro scritto al Consiglio di Presidenza Nazionale nei termini richiesti.

Contro la decisione di sospensione o i provvedimenti disciplinari può essere proposto, entro i 15 gg. successivi alla comunicazione, il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. In ogni caso, il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento sanzionatorio di sospensione.

Articolo 9 – Votazioni

Le votazioni che riguardano organismi e persone avvengono a maggioranza. Prevalgono le liste o i singoli che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni saranno a scrutinio segreto qualora siano richieste dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, per voto palese negli altri casi.

Articolo 10 – Democrazia Sindacale

La vita democratica dell’UCI si basa sui seguenti principi:

  1. la garanzia della massima partecipazione personale di ogni Socio e/o iscritto in modo egualitario a tutti gli altri Soci;
  2. l’uso di regole certe per la formulazione delle decisioni dell’UCI ai vari livelli;
  3. la periodicità delle riunioni assembleari dei Soci e degli Organi delle strutture;
  4. la tutela delle minoranze e la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto, prima delle decisioni e in occasione del Congresso Nazionale;
  5. la trasparenza amministrativa di atti e processi dell’Organizzazione, che ogni dirigente e Socio è tenuto ad assicurare commisuratamente al proprio ruolo e alla propria attività;
  6. lo svolgimento del Congresso Nazionale ogni quattro anni, salvo decisioni degli Organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione o la posticipazione entro sei mesi;
  7. la selezione dei quadri dirigenti sulla base dei principi contenuti nel Codice del Buon Dirigente;
  8. la coesione territoriale, in una logica di costante raccordo tra Organi centrali e Strutture periferiche, così come tra queste ultime stesse.

TITOLO III

Organi – Comunicazione – Logo – Privacy

Articolo 11 – Organi Nazionali dell’UCI 

Gli Organi Nazionali dell’UCI sono:

  • il Congresso Nazionale;
  • il Consiglio Nazionale;
  • il Comitato Esecutivo Nazionale;
  • il Consiglio di Presidenza Nazionale;
  • il Presidente Nazionale;
  • il Vicepresidente Nazionale;
  • l’Amministratore;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • la Consulta Sociale;
  • la Consulta Economica;
  • la Consulta dei Coordinatori Regionali.

Articolo 12 – Congresso Nazionale 

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell’UCI.

È costituito dai delegati nominati dai Congressi Provinciali, in conformità al Regolamento congressuale emanato dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso, ed è regolarmente insediato con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Il Regolamento congressuale definisce i criteri di elezione dei delegati nel rispetto delle procedure democratiche.

Il Congresso Nazionale si svolge in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 2/3 dei membri in carica del Consiglio Nazionale. La richiesta deve precisare l’O.d.G. dei lavori e le motivazioni all’origine della convocazione del Congresso straordinario.

Il Congresso Nazionale è convocato per:

  1. determinare gli orientamenti generali dell’attività dell’UCI;
  2. apportare, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, eventuali modifiche allo Statuto;
  3. eleggere i componenti del Consiglio Nazionale e determinare il numero dei suoi membri;
  4. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e determinare il numero dei suoi membri;
  5. deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei presenti e su proposta motivata, lo scioglimento dell’UCI.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 13 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l’altro.

Dirige l’attività dell’UCI sulla base degli orientamenti generali formulati dal Congresso Nazionale ed attua i deliberati congressuali definendo gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa dell’UCI.

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 21 membri ad un massimo di 35 membri.

È convocato almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei membri in carica, o il Presidente Nazionale qualora ne ravvisi la necessità. La richiesta deve trasmessa a mezzo PEC e contenere l’O.d.G. dei lavori, che possono svolgersi anche in modalità telematica.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di attuare le deleghe affidategli dal Congresso Nazionale e di eleggere nel proprio seno:

  1. il Presidente Nazionale;
  2. il Vicepresidente Nazionale;
  3. l’Amministratore;
  4. il Comitato Esecutivo Nazionale ed il numero dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale inoltre:

  1. elegge ed eventualmente revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. convoca il Congresso Nazionale in sessione ordinaria o straordinaria;
  3. approva le norme per lo svolgimento dei Congressi Provinciali dell’UCI;
  4. emana il Regolamento di attuazione dello Statuto;
  5. propone e delibera le modifiche allo Statuto tra un Congresso e l’altro;
  6. delibera sulla cooptazione dei suoi componenti;
  7. approva il rendiconto consuntivo e la relazione finanziaria annuale dell’UCI entro il 30 aprile di ogni anno.

Le riunioni del Consiglio Nazionale e degli altri Organismi previsti dal presente Statuto sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, in prima convocazione, e qualunque sia il numero in seconda convocazione.

Sono fatti salvi i casi di elezione di Organi statutari propri o di Organismi collaterali per i quali necessita la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti.

In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un membro eletto, esso è sostituito per cooptazione dallo stesso Consiglio Nazionale, con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 26.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni possono essere adottate con voto palese o segreto ai sensi del precedente art. 9.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, che può anche non essere componente del Consiglio Nazionale.

In caso di contrasto fra Organismi ed Enti collaterali, tra questi e gli Organismi territoriali, decide inappellabilmente il Consiglio Nazionale, ad esclusione dei Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 14 – Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l’organo che dà attuazione agli indirizzi politici ed organizzativi decisi dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri. Sono membri di diritto il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale e l’Amministratore.

Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione, che deve essere comunicata a mezzo PEC ai componenti il Comitato con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Comitato Esecutivo Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Nazionale.

In particolare, è di sua competenza:

  1. redigere ed approvare il Regolamento congressuale;
  2. deliberare le modalità di finanziamento alle Organizzazioni Regionali, Provinciali e Territoriali presenti sul territorio nazionale per le attività svolte;
  3. proporre agli Enti Collaterali le modalità di finanziamento alle Strutture territoriali per le attività svolte;
  4. attuare i deliberati del Consiglio Nazionale;
  5. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e/o Organi Esecutivi di Enti e di Organismi collaterali di cui al successivo art. 31 e costituendi, assicurando la presenza di almeno un membro appartenente al Comitato Esecutivo Nazionale;
  6. nominare i membri della Consulta Sociale di cui all’art.21;
  7. nominare i membri della Consulta Economica di cui all’art. 22;
  8. approvare preventivamente i regolamenti e le convenzioni relative all’organizzazione amministrativa e finanziaria dell’UCI;
  9. deliberare sull’eventuale adesione dell’UCI ad Organismi nazionali ed internazionali;
  10. assumere tutti i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 8 dello Statuto con esecutività immediata;
  11. ratificare i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di Presidenza Nazionale a carattere di urgenza e straordinarietà di cui all’art. 15;
  12. deliberare e ratificare la costituzione e/o la partecipazione da parte dell’UCI ad Organismi associativi, nonché le modalità di partecipazione ad iniziative di natura economica, finanziaria, fideiussoria, etc.…;
  13. delegare al Presidente Nazionale la facoltà di effettuare e sottoscrivere operazioni immobiliari, fideiussorie e finanziarie nell’interesse dell’Organizzazione;
  14. determinare la misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale, del Consiglio di Presidenza Nazionale, nonché al Presidente Nazionale, al Vicepresidente Nazionale e all’Amministratore, oltre al compenso dei Sindaci;
  15. deliberare sul rendiconto finanziario annuale proposto dall’Amministratore, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, per sottoporlo all’approvazione del Consiglio Nazionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 15 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da 3 o 5 membri. Sono membri di diritto il Presidente, il Vicepresidente e l’Amministratore.

Il Consiglio di Presidenza:

  1. attua i compiti e le deleghe ad esso affidate dallo Statuto e dal Comitato Esecutivo Nazionale;
  2. prende atto della costituzione delle nuove Sedi UCI regionali, provinciali e zonali e ne ratifica il riconoscimento quali autonome articolazioni territoriali e funzionali;
  3. supporta il Presidente nella redazione dell’ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
  4. sovraintende allo svolgimento delle attività dell’UCl e degli Organismi collaterali e ne verifica l’attuazione in ragione degli obiettivi perseguiti e della modalità di esecuzione dei rispettivi ambiti di competenza;
  5. approva preventivamente le bozze degli Statuti degli Enti e/o Organismi collaterali e promuove l’adeguamento di quelli vigenti, qualora ricorrano fondati motivi;
  6. delibera su argomenti o atti di particolare rilevanza, che rivestono carattere di urgenza, e che saranno sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo Nazionale, al fine di assicurare la funzionalità dell’UCI in caso di eccezionalità e straordinarietà, assumendo i poteri stessi del Comitato Esecutivo Nazionale;
  7. delibera con esecutività immediata il commissariamento di una Struttura UCI Territoriale;
  8. propone e delibera su assunzioni, trasformazioni, distacchi, licenziamenti ed assunzioni di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, collaboratori, associati in partecipazione, funzionari e dirigenti, da ratificare alla prima riunione utile del Comitato Esecutivo;
  9. indìce il Congresso delle Sedi provinciali, qualora siano inadempienti o si renda necessario per casi di particolare gravità sotto il profilo statutario.

Articolo 16 – Presidente Nazionale 

Il Presidente Nazionale detiene la rappresentanza legale dell’UCI nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente Nazionale è il titolare dei poteri di firma degli atti ufficiali dell’UCI.

Il Presidente Nazionale:

  1. convoca e presiede, coordinandone i lavori, il Consiglio di Presidenza Nazionale, il Comitato Esecutivo Nazionale, il Consiglio Nazionale e la Consulta dei Coordinatori Regionali, nonché nomina all’occorrenza  un segretario/tecnico anche esterno all’Organizzazione, scegliendolo tra persone di comprovata capacità ed esperienza, con funzioni consultive e di supporto all’espletamento dei compiti del Presidente e di assistenza alle riunioni degli Organi collegiali, altresì provvede a forme di controllo sulla legittimità e sulla regolarità degli atti;
  2. assicura l’unitarietà di indirizzo dell’attività dell’Organizzazione;
  3. attua i deliberati del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale;
  4. sovrintende al buon funzionamento dell’Unione e degli Organismi collaterali che riunisce periodicamente;
  5. definisce la linea politica, sovraintendendo e coordinando la gestione della comunicazione dell’UCI e degli Enti Collaterali ed il tenore dello stile comunicativo;
  6. adotta, inoltre, ogni iniziativa necessaria a dare operativa esecuzione alle decisioni degli Organi deliberanti.

Articolo 17 – Vice Presidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale eletto, ovvero il membro del Comitato Esecutivo Nazionale più anziano per età, sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento e ne coadiuva l’operato

Articolo 18 – Amministratore

L’Amministratore ha il compito di:

a)   sovrintendere alla stesura del rendiconto annuale consuntivo delle entrate e delle uscite e del preventivo di spesa da sottoporre all’esame del Comitato Esecutivo Nazionale, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno;

b)   relazionare sull’attività amministrativa dell’UCI;

c)   predisporre i mandati di pagamento, verificata la legittimità e la congruità della spesa;

d)   attendere alla gestione amministrativa dell’UCI.

Articolo 19 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo dell’UCI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 comma 2 del Codice civile. Il Collegio dei Revisori deve essere composto da persone non facenti parte delle Strutture UCI e/o di Enti o Organismi collaterali, né in qualità di dipendenti o collaboratori, né in qualità di dirigenti.

Il Presidente è eletto dai membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolarità dell’amministrazione dell’UCI e la consistenza della cassa almeno ogni sei mesi.

Il revisore che non assiste, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Collegio dei Revisori decade dalla carica.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori si deve redigere processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell’apposito Libro.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha l’obbligo di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Il Collegio riferisce annualmente quanto accertato, con relazione firmata, al Comitato Esecutivo Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta relazione quadriennale al Congresso Nazionale. I Revisori effettivi partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale.

Articolo 20 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo che ha il compito di decidere sui ricorsi promossi dai Soci avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato Esecutivo Nazionale, nonché su tutte le controversie insorte in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi.

Al Collegio dei Probiviri deve ricorrere il Socio destinatario di un provvedimento statutario per far valere ogni suo diritto, o comunque in ogni ipotesi di contrasto con l’UCI e le Strutture collaterali o con altri associati. Sono escluse le controversie che per legge o per Statuto competono ad altre autorità giudiziarie.

Il Collegio dei Probiviri ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale. Ad ogni elezione del Consiglio Nazionale, il Congresso procede all’elezione del Collegio dei Probiviri, individuandone il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi scelti e da due supplenti, individuati tra soggetti esterni all’UCI e di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, al fine di assicurare e preservare la terzietà dell’Organo medesimo.

Il particolare profilo culturale, che deve connotare i componenti del Collegio, accorda la possibilità di designazione nell’ambito del Centro Studi di cui al presente Statuto, fermo restante il rispetto delle prerogative di questo diverso Organo.

In tale ultimo caso, attese le matrici eminentemente culturali e giuridiche tanto del Collegio quanto del Centro Studi, il designato può permanere in entrambi i ruoli.

Nell’esercizio dei propri compiti, il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in ossequio alle disposizioni del Regolamento attuativo, trasmettendo al Comitato Esecutivo- nonché al ricorrente- il proprio insindacabile giudizio entro 10 (dieci) giorni dalla relativa adozione.

Articolo 21 – Consulta Sociale

Ai fini di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei Soci sostenitori, e favorirne il rapporto con l’UCI, viene istituita la Consulta Sociale, quale organo consultivo dell’Organizzazione sindacale.

Spettano alla Consulta Sociale i seguenti compiti e funzioni:

  1. formulare proposte di programma, progetti e quant’altro si ritenga utile in materia di politica sociale;
  2. esprimere parere sugli argomenti legati ad attività programmatiche o progettuali che le vengano sottoposti dal Presidente o da un suo delegato. In questo caso, il parere va reso entro il termine richiesto;
  3. promuovere tutte le iniziative volte a favorire la conoscenza della realtà territoriale e l’attività di coordinamento tra le libere forme associative;
  4. promuovere il confronto e la collaborazione tra Associazioni, Enti ed Organizzazioni;
  5. mantenere vivo il dialogo ed il confronto costante con le Istituzioni;
  6. valorizzare i programmi e le iniziative dirette a favorire il dialogo ed il confronto tra le culture, le generazioni e le componenti sociali;
  7. curare ed interessarsi alle problematiche legate al disagio sociale ed all’immigrazione.

La Consulta è costituita da un Coordinatore ed un suo Vice, è composta da un numero minimo di 7 e massimo di 11 componenti, nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale redige ed approva il Regolamento di funzionamento della Consulta Sociale.

Articolo 22 – Consulta Economica

Al fine di promuovere iniziative di politica economica in materia agroalimentare viene istituita la Consulta Economica, quale organo consultivo dell’Organizzazione sindacale.

Spettano alla Consulta Economica i seguenti compiti e funzioni:

  1. formulare proposte di programma, progetti e quant’altro si ritenga utile in materia di politica economica;
  2. promuovere e coordinare l’attività nelle filiere produttive dell’agricoltura e di tutti i soggetti che svolgono funzioni specifiche all’interno delle stesse;
  3. promuovere e coordinare organizzazioni, unioni ed associazioni di prodotto;
  4. promuovere e coordinare iniziative volte alla diffusione all’estero di prodotti agroalimentari italiani nel mondo;
  5. promuovere e coordinare studi ed iniziative volte a valorizzare e riequilibrare il rapporto tra il prodotto agroalimentare ed il mercato nazionale ed internazionale.

La Consulta è costituita da un Coordinatore e un suo Vice, nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, nonché da massimo due rappresentanti per Regione, nominati da ciascun Coordinamento Regionale UCI in relazione alle filiere produttive prevalenti del loro ambito territoriale, a fronte di qualsiasi iniziativa che abbia copertura economica.

Il Comitato Esecutivo Nazionale redige ed approva il Regolamento di funzionamento della Consulta Economica.

Articolo 23 – Consulta dei Coordinatori Regionali

La Consulta dei Coordinatori Regionali è l’organo consultivo dell’Organizzazione sindacale che, al fine di promuovere iniziative di carattere politico in materia agricola/ittica/agroalimentare, coordina, monitora e consulta i vari Coordinamenti Regionali.

La Consulta è composta dai Coordinatori Regionali e dal Presidente Nazionale, o da un suo delegato, che ne cura la convocazione e relaziona al Comitato Esecutivo Nazionale in merito all’avanzamento dei lavori della Consulta.

La Consulta:

  1. esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati al Comitato Esecutivo Nazionale, per una più stretta connessione tra l’UCI Nazionale e le Strutture regionali finalizzata ai percorsi di crescita, innovazione ed apertura internazionale;
  2. promuove modelli e strategie di “audit” e monitoraggio sull’attività delle Strutture periferiche, da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale;
  3. contribuisce all’elaborazione di pareri, proposte di Legge e Regolamenti che interessino il mondo agricolo, ittico ed agroalimentare promossi dall’UCI Nazionale;
  4. coopera con gli Enti e con gli Organismi collaterali, esistenti e costituendi, che ai vari livelli sono coinvolti nella definizione degli interventi di politica agricola e di orientamento scolastico, professionale e formativo per la tutela del titolo e la dignità dell’imprenditore agricolo;
  5. propone incontri e dibattiti pubblici di informazione e formazione sui temi attinenti alle politiche agricole e ai servizi fiscali, assistenziali, agricoli, assicurativi, finanziari e commerciali;
  6. fornisce impulso ed eventuale supporto all’UCI Nazionale, al fine di effettuare studi ed indagini conoscitive sulla situazione del mercato agricolo nel territorio nazionale;
  7. promuove la stesura di protocolli organizzativi e procedure comuni per i Coordinamenti Regionali.

Alle riunioni partecipano i componenti della Consulta che, in caso di impedimento, possono delegare in loro vece un membro del Coordinamento Regionale.

L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette giorni prima della data della riunione ed indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

L’avviso di convocazione dovrà essere spedito a mezzo PEC.

La Consulta è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti più uno con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

La Consulta è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

Di ogni riunione viene redatto il verbale da uno dei componenti, nominato a maggioranza dalla Consulta, che lo deve sottoscrivere unitamente al Presidente Nazionale o ad un suo delegato.  Il verbale deve essere approvato dalla Consulta nella riunione successiva.

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione, la Consulta si può riunire anche in luoghi diversi dalla Sede legale dell’UCI Nazionale, purché in Italia.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I componenti della Consulta cessano dalla carica esclusivamente con la perdita del ruolo di Coordinatore Regionale.

Articolo 24 – Durata delle cariche

I componenti degli Organi statutari di cui al precedente art. 11, i componenti di tutti gli Organismi collaterali di cui all’art. 31, la Consulta dei Coordinatori Regionali di cui all’art. 23, i componenti degli Organi Regionali di cui all’art. 48, i componenti degli Organi Provinciali di cui all’art. 53, i componenti degli Organi Zonali di cui all’art. 58, ad esclusione dell’Assemblea degli iscritti, durano in carica quattro anni e devono comunque essere riconfermati dai rispettivi Organi elettivi entro 6 mesi dalla chiusura di ogni Congresso Nazionale, ordinario o straordinario, dell’UCI.

Articolo 25 – Decadenza

Il componente di un Organo statutario di cui al precedente art. 11 decade qualora:

  • non partecipi per tre volte consecutive alla riunione dell’Organo senza darne giustificazione;
  • faccia parte di qualsiasi Organo e/o organismo di altra Organizzazione concorrenziale con l’UCI e con i suoi Enti Collaterali;
  • utilizzi le strutture, le funzioni, i loghi dell’UCI e degli Enti Collaterali per attività avulse da quelle istituzionali e/o di natura privatistica, che non prevedano la diretta partecipazione maggioritaria dell’UCI.

La decadenza è dichiarata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 26 – Cooptazione

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione assunta dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, nuovi membri al posto di quelli che siano venuti a mancare, o che si siano dimessi, o siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari.

Articolo 27 – Incompatibilità

Le funzioni di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono incompatibili con:

  • altre cariche elettive dell’Organizzazione;
  • rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione nell’Organizzazione.

Articolo 28 – Comunicazione istituzionale

La Presidenza Nazionale dell’UCI può deliberare la comunicazione degli organi di informazione dell’Unione Coltivatori Italiani.

Gli Organi ufficiali di comunicazione dell’Unione sono i seguenti:

  • sito www.uci.it 
  • sito www. unapinforma.it 
  • sito www.enacinforma.it 
  • sito www.cafinforma.it 
  • sito www.patronatoenac.it 
  • sito www.turismouci.it 
  • sito www.agricolturamoderna.it 
  • rivista “Agricoltura Moderna” 
  • sito www.anapia.it 
  • il canale YouTube @Unione Coltivatori Italiani 
  • il profilo Twitter @Uciagricoltura.

I profili Facebook istituzionali sono: 

  • UNIONE COLTIVATORI ITALIANI 
  • UNAP 
  • UNAAT NAZIONALE 
  • UCI AGRICOLTURA 
  • ENAC 
  • CAF UCI 
  • ANCICA 
  • AGRIPESCA 
  • CONFEDERAZIONE PER IL MEDITERRANEO.

È vietata, alle Strutture di servizio, l’apertura di nuovi canali tematici sui social senza previa autorizzazione da parte della Presidenza Nazionale. 

Il tenore della comunicazione e la veicolazione di contenuti da parte di siti e profili social afferenti a Sedi territoriali e a Strutture di servizio devono essere preventivamente concordati con la Presidenza Nazionale dell’UCI, che conserva la facoltà di controllare il rispetto dei vincoli statutari, nonché il potere di comminare eventuali sanzioni ai trasgressori.

Articolo 29 – Logo

Il logo dell’Unione Coltivatori Italiani è costituito dalla sigla UCI.

Il simbolo è formato dall’acronimo di colore giallo (che sta ad indicare, senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa “Unione Coltivatori Italiani”); al di sotto, di colore verde, c’è la denominazione per esteso; il simbolo è una foglia di quattro colori (tra cui il giallo dell’acronimo e tre diverse variazioni cromatiche di verde). I caratteri dell’acronimo UCI sono delle maiuscole di diversa altezza, mentre la scritta estesa “unione coltivatori italiani” è in caratteri minuscoli.

Il logo è racchiuso, tranne una parte sporgente della foglia, in un quadrato dagli angoli smussati di colore giallo su sfondo bianco. Quando la dicitura “Unione Coltivatori Italiani” è usata da sola, in sostituzione del logo, essa deve essere collocata su un’unica riga. Se in minuscolo, deve avere tutte le iniziali delle parole “Unione”, “Coltivatori” e “Italiani” in lettere maiuscole. Per tutte le attività di comunicazione istituzionale (ad esempio web, social network, o all’interno di materiali promozionali quali locandine, brochure, inviti, etc.) è fatto obbligo dell’uso del simbolo sopra descritto.

Non sono ammesse altre versioni o modifiche dei colori originari.

È fatto divieto alle Strutture territoriali dell’UCI, ai Dirigenti e/o dipendenti, di utilizzo del logo UCI e di quello degli Enti Collaterali per scopi diversi da quelli istituzionali.

È fatto divieto, inoltre, di utilizzo del logo UCI per attività e Strutture di servizio che non rientrano nella titolarità dell’UCI.

Tutte le Strutture periferiche che intendessero utilizzare il logo dell’UCI per promuovere (a mezzo stampa, web e video) iniziative quali congressi, convegni, conferenze, seminari, workshop e altre manifestazioni di carattere culturale e sociale, i cui fini siano rispondenti agli scopi istituzionali dell’UCI, dovranno inviare apposita richiesta di patrocinio e di concessione del logo alla Sede legale dell’UCI, la quale dovrà prestare proprio consenso entro 3 (tre) gg. dalla ricezione della stessa, decorsi i quali varrà il cosiddetto “silenzio assenso”.

Articolo 30 – Privacy

L’UCI, in persona del proprio legale rappresentante, è il titolare del trattamento dei dati degli associati e/o assistiti.

L’UCI prevede di adottare ed integrare adeguate misura di sicurezza per garantire il rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati, attivando strumenti di controllo anche nei confronti degli Enti Collaterali e delle Strutture territoriali, affinché anche esse si adoperino in tal senso.

TITOLO IV

Altri Organismi

Articolo 31 – Organismi collaterali

Sono Organismi collaterali dell’UCI:

  1. il Patronato “Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino” (E.N.A.C.);
  2. l’Associazione Giovanile Agricoltura Moderna (A.G.A.M.);
  3. l’Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura (A.N.A.P.I.A.);
  4. l’Unione Nazionale Ambiente Agriturismo (U.N.A.A.T.);
  5. l’Unione Nazionale Pensionati (U.Na.P.);
  6. il CAF UCI Srl;
  7. la Società “SVILUPPO QUALITÀ Srl”;
  8. il “CENTRO STUDI E RICERCHE” UCI;
  9. la “Federazione delle imprese agricole della pesca e dell’acquacoltura e maricoltura delle imprese di trasformazione del settore ittico, agroalimentare e nei servizi e nelle attività connesse” (AGRIPESCA);
  10. l’Associazione Nazionale Coltivatori Italiani di Canapa (A.N.C.I.C.A.);
  11. la CONFEDERAZIONE PER IL MEDITERRANEO;
  12. il CAA AGRISERVIZI Srl.

L’UCI può, inoltre, nel rispetto delle norme del presente Statuto, promuovere la costituzione di altri Organismi collaterali.

Gli Statuti degli Organismi collaterali dell’UCI non devono contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo Nazionale ha la funzione di vigilanza sugli Organismi collaterali e fa obbligo agli stessi di adeguare i propri Statuti allo Statuto dell’UCI, assegnando loro un congruo tempo per la regolarizzazione.

L’UCI può sottoscrivere accordi con terze Organizzazioni, che acquisiscono lo status e le prerogative degli Enti Collaterali di cui al presente articolo solo qualora lo Statuto della nuova Organizzazione sia stato adeguato alle norme statutarie dell’UCI, che dovrà comunque avere il controllo e la rappresentatività negli Organi decisionali.

Articolo 32 – E.N.A.C.

L’E.N.A.C. è l’Ente di Patronato dell’UCI.

Persegue finalità di tutela e di assistenza nei confronti dei cittadini italiani ed esteri in materia di previdenza, assistenza sociale e sanitaria, lavoro e disoccupazione, tutela della famiglia, dei minori e degli anziani, pari opportunità e fisco; promuove attività di difesa civile e prevenzione dei rischi per garantire la sicurezza sociale e dei lavoratori, attività di servizio ed assistenza tecnica nei confronti di Amministrazioni pubbliche, Istituzioni, Enti pubblici e privati, Società e singoli soggetti.

Articolo 33 – A.G.A.M.

L’A.G.A.M. è l’Organizzazione Giovanile dell’UCI.

Provvede allo svolgimento di attività idonee a qualificare i giovani e a creare loro condizioni di lavoro in agricoltura più gratificanti e certe.

Articolo 34 – A.N.A.P.I.A.

L’A.N.A.P.I.A. è l’Organizzazione di formazione professionale dell’UCI.

Svolge attività di formazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo ed ambientale, nonché nei settori secondario e terziario, in attuazione delle politiche formative deliberate dall’UCI.

Articolo 35 – U.N.A.A.T.

L’U.N.A.A.T., Unione Nazionale Ambiente e Agriturismo, è l’Organizzazione agrituristica dell’U.C.I. Provvede a sviluppare l’agriturismo e la valorizzazione ambientale integrata all’attività agricola, secondo le linee generali deliberate dall’UCI Nazionale.

Articolo 36 – U.Na.P.

L’U.Na.P. è l’Organizzazione dei pensionati dell’U.C.I.

Provvede ad organizzare i pensionati, tutelandone i diritti e realizzando attività di lavoro ricreative e culturali per gli stessi, di concerto con la politica sociale dell’UCI Nazionale.

Articolo 37 – C.A.F. UCI Srl.

Il C.A.F. UCI Dipendenti e Pensionati è la Società costituita dall’UCI per l’assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Articolo 38 – SVILUPPO QUALITÀ Srl.

SVILUPPO QUALITÀ è la Società di servizi promossa dall’UCI per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza, in Italia e all’estero, ai cittadini italiani e stranieri, immigrati, alle imprese e/o loro associazioni e istituzioni.

Articolo 39 – AGRIPESCA

AGRIPESCA è l’Organizzazione dell’UCI per la filiera della Pesca. Provvede a sviluppare politiche a tutela degli operatori della pesca locale e artigianale nelle maggiori marinerie nazionali.

Articolo 40 – A.N.C.I.C.A. 

A.N.C.I.C.A. è l’Organizzazione dell’UCI per lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, della coltivazione della canapa nell’agricoltura.

Articolo 41 – CONFEDERAZIONE PER IL MEDITERRANEO 

La Confederazione è l’Organizzazione dell’UCI per lo sviluppo, l’implementazione, la valorizzazione, la promozione e la diffusione dell’agricoltura e della pesca sostenibili, di qualità, in tutto il contesto euro-mediterraneo. 

Articolo 42 – CAA AGRISERVIZI Srl. 

Il C.A.A. AGRISERVIZI è la Società dell’UCI per l’assistenza agricola ai coltivatori e ai produttori agricoli.

Articolo 43 – CENTRO STUDI e RICERCHE 

Il Centro Studi e Ricerche sul Sistema Agroalimentare ha il compito di rilevare le esigenze e le criticità – tanto endemiche, quanto più attuali – del sistema agroalimentare nazionale e di ideare, realizzare e valorizzare iniziative di ricerca, studio, progettazione, proposta normativa, analisi e divulgazione che siano mirate a rafforzare la conoscenza scientifica nel campo dell’agricoltura e a fornire strumenti tecnici e supporti strategici che ne accrescano efficienza, competitività e sostenibilità.

Nel perseguire la logica della più ampia collaborazione tra Istituzioni, Ricerca ed Agricoltura, favorendo ad un tempo il confronto costante tra tutte le realtà che compongono quest’ultimo settore, i componenti del Centro Studi e Ricerche sono scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline giuridiche, economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell’ambito di Enti, Istituti, Organismi ed Associazioni operanti nel mondo economico-produttivo, universitario, della ricerca, delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni ambientaliste. 

L’attività del Centro si concentra sulle seguenti aree tematiche, di strategico interesse:

  • agricoltura, biodiversità e sviluppo rurale;
  • sicurezza e qualità alimentare;
  • agricoltura e sistema produttivo nazionale;
  • agricoltura sociale;
  • fenomeni di illegalità e criminalità organizzata nel sistema agroalimentare. 

Il Centro persegue una costante azione di ascolto delle componenti periferiche dell’UCI, quali sensori delle criticità del comparto, rilevabili sul territorio nazionale.

Il Centro ha vita autonoma ed indipendenza regolamentare. Il Presidente è nominato tra le figure di cui al precedente comma 2.

Allorquando invitato, oppure nel caso in cui il Presidente Nazionale dell’UCI ne valuti l’opportunità o necessità, è ammessa la partecipazione del Centro Studi e Ricerche alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo. 

Articolo 44 – Organizzazione di settore ed utilizzo dei loghi

L’UCI, oltre a favorire la costituzione e lo sviluppo delle Cooperative e dei loro Consorzi, promuove la costituzione di Associazioni di produttori e le Organizzazioni dei Produttori (O.P.). L’UCI coordina l’attività degli Enti, delle Associazioni ed eventuali Consorzi nel rispetto dell’autonomia dei loro Organi statutari.

L’impiego di loghi e di qualsiasi altro elemento distintivo dell’UCI e degli Enti Collaterali dovrà avvenire in modo coerente con le attività svolte, con espressa esclusione di utilizzo improprio, e comunque estraneo rispetto alle finalità dell’Ente rappresentato da ciascun logo, nel rispetto di quanto sancito all’art.29 del presente Statuto.

TITOLO V

Strutture ed organizzazione territoriale

Articolo 45 – Strutture periferiche

L’Unione Coltivatori Italiani si articola attraverso la costituzione di Organismi in ambito regionale, provinciale e/o zonale.

Organi regionali sono il Coordinamento Regionale, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo Regionale ed il Coordinatore Regionale.

Le aree metropolitane sono assimilate ad ambiti provinciali di pari livello statutario e sono autonome e distinte sotto il profilo politico, giuridico, amministrativo e contabile.

Organi provinciali sono il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo Provinciale, il Presidente Provinciale ed il Vicepresidente Provinciale.

Organi zonali sono l’Assemblea degli Iscritti, il Comitato Zonale, il Presidente Zonale ed il Vicepresidente Zonale.

Gli Organi, provinciali e/o zonali, sono rappresentati dai rispettivi Presidenti che detengono la rappresentanza legale.

La costituzione di una Sede provinciale è soggetta all’approvazione del Consiglio di Presidenza Nazionale.

La costituzione di una Sede zonale è soggetta all’approvazione del Consiglio di Presidenza Nazionale, previa autorizzazione della Sede Provinciale competente.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, qualora vi siano giustificate motivazioni, il Consiglio di Presidenza Nazionale può disporre l’approvazione della costituzione di una Sede zonale anche in assenza di consenso da parte della Sede Provinciale competente.

I Coordinatori Regionali ed i Presidenti provinciali e/o zonali curano l’informazione e promuovono nell’ambito territoriale la politica nazionale dell’Unione.

Articolo 46 – Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale 

Le Strutture periferiche dell’UCI, ai vari livelli, sono Organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre Strutture o dall’UCI Nazionale e viceversa.

Le Associazioni aderenti, le Società e gli Enti promossi e/o di emanazione dell’UCI, gli Organismi periferici dell’UCI, o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico dell’Unione Coltivatori Italiani Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse obbligazioni per qualsiasi motivo e, in particolare, per il vincolo associativo all’UCI.

Resta inteso che, per tutti i rapporti di natura patrimoniale intercorrenti con terzi (per es. fornitori, personale, collaborazioni autonome, etc.), è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti Organismi periferici di esibire copia dello Statuto a terzi, che ne devono prendere visione per iscritto.

In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni l’UCI Nazionale, quest’ultima potrà rivalersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle Strutture ai vari livelli.

Articolo 47 – Commissariamento

Nel caso in cui ricorrano gravi e provate irregolarità economiche, gestionali ed organizzative nell’amministrazione, oppure palesi e gravi violazioni dello Statuto, o infine un rischio imminente di pregiudizio all’esistenza stessa della Sede e/o di danno all’Organizzazione, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare lo scioglimento degli Organi direttivi delle Strutture periferiche e di nominare un Commissario.

Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi ed ha il compito specifico di indire nuove elezioni degli Organi.

Articolo 48 – Il Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale è il livello di governo dell’UCI sul territorio e, pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico ed organizzativo dell’Associazione nel territorio della Regione di riferimento.

È la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale.

È autonomo ad ogni effetto di legge, sotto il profilo patrimoniale, giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono Organi del Coordinamento Regionale:

  1. il Consiglio Regionale
  2. il Comitato Esecutivo Regionale
  3. il Coordinatore Regionale.

Al Coordinamento Regionale compete:

  1. la gestione dei rapporti ed il confronto con l’Ente Regione sui temi di competenza istituzionale, sulle piattaforme e rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell’Ente Regione;
  2. la verifica dei requisiti e della funzionalità amministrativa, con esclusione della sfera economico-gestionale, delle Strutture provinciali e zonali, nonché i compiti di coordinamento ed orientamento delle politiche organizzative delle stesse, oltre alla gestione e risoluzione di tutte di problematiche tra le Sedi periferiche;
  3. la promozione delle attività di formazione ed informazione sui temi che riguardano le Aziende che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell’agroalimentare;
  4. la promozione e divulgazione delle necessarie informazioni in ordine alle attività ed ai servizi erogati dall’UCI e dagli Enti, Associazioni e Società da essa promossi o costituiti;
  5. la promozione dell’affiliazione, tramite tesseramento all’UCI, da parte di lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e pensionati;
  6. lo sviluppo organizzativo e politico-sindacale dell’UCI. 

In esecuzione delle attività di cui sopra, il Coordinamento Regionale è tenuto a:

  1. predisporre, entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione programmatica in ordine alle attività da svolgere nell’anno seguente, da sottoporre all’esame ed approvazione dell’UCI Nazionale;
  2. recepire, verificare e promuovere le indicazioni di natura politico-sindacale e programmatica, che perverranno dalle UCI Territoriali al fine di incentivare lo sviluppo dell’UCI e dei propri Enti collaterali;
  3. interloquire con i livelli regionali delle Istituzioni Pubbliche, al fine di coltivare con le stesse un dialogo costante e produttivo di raccordo con le istanze territoriali;
  4. partecipare ai Tavoli tecnici con le realtà istituzionali, imprenditoriali e sindacali, per incrementare la crescita e lo sviluppo dell’UCI, sia a livello locale che nazionale;
  5. favorire iniziative di incontro e sviluppo con la realtà economico-produttiva regionale, al fine di intercettare e promuovere le esigenze di assistenza e sviluppo per un incremento dei rapporti con le sedi UCI territoriali;
  6. vigilare sulle dinamiche tra le UCI territoriali, al fine di impedire, ed eventualmente dirimere, l’insorgere di contrasti interni all’Organizzazione, favorendo al contempo progetti di sviluppo sinergetico tra le stesse Sedi, anche attraverso incontri programmatici, sia a livello provinciale che zonale;
  7. vigilare sulla condotta posta in essere dalle UCI Territoriali ubicate all’interno della propria Regione, ed in particolare sul rispetto delle prescrizioni poste a carico delle stesse dalle Convenzioni sottoscritte con l’UCI e con i rispettivi Enti Collaterali, comunicando tempestivamente all’UCI Nazionale eventuali violazioni per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
  8. vigilare sulle dinamiche politico-sindacali all’interno dell’area regionale, al fine di intercettare possibili azioni ostili nei confronti dell’UCI Nazionale e segnalandole, ove ravvisate, per la necessaria verifica ed azione di protezione e difesa;
  9. favorire le linee unitarie di sviluppo intraprese dall’UCI Nazionale nei rispettivi territori, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo che sotto il profilo politico, impegnandosi a mantenere le relazioni, coordinare e fornire supporto alle Strutture territoriali già esistenti, nonché a quelle di nuova costituzione.

Articolo 49 – Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dai Presidenti Provinciali o da un membro eletto dal Consiglio Provinciale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Il Consiglio regionale è convocato, a mezzo PEC, a cura del Coordinatore Regionale, almeno sette giorni prima della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Regionale è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

Il Consiglio Regionale è presieduto dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicecoordinatore o dal più anziano di età presente. 

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Coordinatore Regionale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale, sottoscritto dal Coordinatore Regionale, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale adempie ai seguenti compiti:

  1. delibera, nell’ambito delle strategie e delle direttive dei Comitati Esecutivi Provinciali di riferimento, le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità dell’UCI a livello regionale: le delibere a cui essa addiviene saranno sottoposte a ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale;
  2. elegge il Coordinatore Regionale, la cui nomina viene ratificata dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
  3. elegge il Comitato Esecutivo Regionale ed il numero dei membri;
  4. nomina un Vice-Coordinatore su designazione del Coordinatore Regionale;
  5. promuove, attua e coordina ogni attività in favore dei produttori agricoli, ittici e del settore agroalimentare nell’ambito della politica e delle direttive impartite dagli Organi nazionali dell’Unione;
  6. approva ogni anno il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, del Coordinamento Regionale su proposta del Comitato Esecutivo Regionale, entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Articolo 50 – Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dal Vice o dai Vice-Coordinatori Regionali nominati, di cui uno vicario, e da uno o tre membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinatore regionale, o quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere comunicata, a mezzo PEC, ai componenti con almeno sette giorni di preavviso: in caso di urgenza, il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

Il Comitato Esecutivo Regionale è presieduto dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Coordinatore o dal più anziano di età presente.

Il Comitato Esecutivo Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Coordinatore Regionale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario verbalizzante, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale:

  1. convoca e prepara l’ordine del giorno del Consiglio Regionale;
  2. cura l’esecuzione delle norme emanate dal Comitato Esecutivo Nazionale, riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;
  3. predispone il programma annuale delle attività regionali, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
  4. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti il Coordinamento Regionale;
  5. redige ogni anno il rendiconto dell’attività amministrativa, predisponendo il consuntivo ed il preventivo del Coordinamento Regionale che sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
  6. su proposta del Coordinatore Regionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, può chiedere al Comitato Esecutivo Nazionale interventi nei riguardi dei Comitati Provinciali, qualora questi operino in contrasto con le direttive regionali e nazionali, oppure in caso di funzionamento irregolare degli Organi.

Articolo 51 – Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale dell’UCI viene designato dal Consiglio Regionale con il voto della maggioranza più uno dei componenti.

Il Coordinatore Regionale dura in carica a norma dell’art.24 del presente Statuto.

Il Coordinatore Regionale fa parte di diritto della Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali, del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo Regionale.

Il Coordinatore Regionale cessa dalla carica, oltre che per scadenza, nel caso di dimissioni, di revoca del mandato o di sopravvenuta incompatibilità.

Il Coordinatore Regionale:

  1. detiene la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale a tutti gli effetti di legge;
  2. firma gli atti ufficiali;
  3. convoca e presiede il Consiglio Regionale ed il Comitato Esecutivo Regionale;
  4. può delegare particolari funzioni al Vice-Coordinatore o ad un componente del Comitato Esecutivo Regionale;
  5. in caso di impedimento può delegare per iscritto i suoi poteri al Vice-Coordinatore.

Il Coordinatore Regionale, nell’ambito territoriale di competenza:

  1. attua, di concerto con il Coordinamento Regionale, le determinazioni proposte dalla Consulta dei Coordinatori Regionali ed approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale;
  2. garantisce lo svolgimento delle attività funzionali di “audit” nei confronti delle Sedi provinciali, zonali e comunali;
  3. promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali a livello Regionale;
  4. coltiva iniziative progettuali per lo sviluppo della rappresentatività sul territorio dell’UCI;
  5. incentiva lo svolgimento di nuove attività sindacali.

Articolo 52 – Riconoscimento della Struttura periferica

Le Strutture di livello provinciale e zonale si costituiscono autonomamente, con piena ed ampia responsabilità, e chiedono il riconoscimento al Consiglio di Presidenza Nazionale, che concede l’approvazione previo consenso della Struttura periferica sovraordinata.

L’approvazione è subordinata all’accettazione e rispetto delle norme del presente Statuto e dei suoi allegati.

Le Strutture periferiche debbono disporre di una sede idonea allo svolgimento delle attività istituzionali e garantire una adeguata rappresentatività, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Le Sedi territoriali stipulano con l’UCI Nazionale e gli Enti Collaterali specifiche Convenzioni per lo svolgimento delle attività sindacali e di assistenza, da erogare sul territorio in favore degli associati, i cui aspetti economici sono disciplinati con l’UCI Nazionale, con gli Enti Collaterali, ovvero con le Sedi periferiche sovraordinate. Le Sedi territoriali non possono svolgere attività con Associazioni o Organizzazioni di qualsiasi natura incompatibili e/o in concorrenza con quelle dell’UCI, pena la revoca del riconoscimento delle Sedi stesse, fatta salva l’autorizzazione scritta del Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza Nazionale può revocare il riconoscimento, qualora la Sede perda uno dei requisiti necessari o abbia posto in essere azioni contrarie alle disposizioni del presente Statuto, o comunque foriere di danno all’UCI e/o agli Enti Collaterali. Detto provvedimento deve essere ratificato dal Comitato Esecutivo Nazionale alla prima riunione utile.

Articolo 53 – UCI Provinciale

La Struttura Provinciale deve costituirsi autonomamente.

L’UCI Provinciale è la Struttura, a prevalente carattere organizzativo, dell’Associazione nel territorio, che svolge ed attua le politiche sindacali nell’interesse ed in concerto con l’UCI Nazionale. Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo patrimoniale, giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono organi dell’U.C.I. Provinciale:

  1. il Congresso Provinciale
  2. il Consiglio Provinciale
  3. il Comitato Esecutivo Provinciale
  4. il Presidente Provinciale.

Articolo 54 – Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Provinciale, o su delibera motivata del Consiglio di Presidenza Nazionale.

È costituito dai delegati nominati dalle UC Zonali in conformità al Regolamento congressuale adottato dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso Nazionale.

La convocazione deve precisare l’O.d.G. dei lavori e le motivazioni all’origine della convocazione del Congresso Provinciale.

Il Congresso Provinciale è convocato per:

  1. eleggere i delegati al Congresso Nazionale sulla base delle norme emanate dal Consiglio Nazionale;
  2. eleggere i componenti del Consiglio Provinciale e determinare il numero dei suoi membri;
  3. deliberare, a maggioranza dei 2/3 e su proposta motivata lo scioglimento dell’UCI Provinciale;
  4. discutere e decidere sui problemi della Provincia nel quadro delle linee della politica agricola dell’Organizzazione a livello Comunitario, Nazionale e Regionale.

Il Congresso provinciale è valido in prima convocazione quando sia presente una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti. Le deliberazioni del Congresso Provinciale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 55 – Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto dai membri eletti dal Congresso Provinciale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale è convocato, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione: l’avviso della convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

Il Consiglio è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Provinciale, o dal componente più anziano presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del Consiglio provinciale.

Del Consiglio Provinciale è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’assemblea nominato, che può anche non essere componente del Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale:

  1. elegge il Presidente Provinciale;
  2. elegge il Vicepresidente Provinciale;
  3. elegge il Comitato Esecutivo Provinciale e determina il numero dei suoi membri;
  4. definisce, nell’ambito territoriale di riferimento, le politiche di tutela e promozione degli operatori agricoli e delle imprese nell’esercizio delle attività agricole, dell’agroalimentare e della pesca;
  5. approva il programma annuale presentato dal Comitato Esecutivo Provinciale;
  6. revoca il mandato al Presidente Provinciale e/o al Comitato Esecutivo Provinciale, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi, aventi diritto di voto, presenti.

Entro il 30 aprile di ogni anno approva il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, dell’Organizzazione Provinciale, il cui progetto è redatto dal Comitato Esecutivo Provinciale.

L’Organizzazione Provinciale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni autonomamente assunte.

Articolo 56 – Comitato Esecutivo Provinciale

Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, dal Vicepresidente Provinciale e da almeno un membro, eletti in seno al Consiglio Provinciale.

Il Comitato Esecutivo Provinciale dura a norma dell’art.24 del presente Statuto. Si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente Provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato Esecutivo Provinciale entro sette giorni dalla data della riunione: in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Comitato Esecutivo Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato Esecutivo Provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo Provinciale adempie ai seguenti compiti:

  1. regolamenta le attività ed il funzionamento delle UCI zonali di cui all’art.58;
  2. convoca e prepara l’ordine del giorno del Consiglio Provinciale;
  3. cura l’esecuzione delle norme emanate dal Comitato Esecutivo Nazionale, riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento delle Sedi periferiche;
  4. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Esecutivo Nazionale e del Coordinamento Regionale, riguardanti l’Organizzazione Provinciale;
  5. rilascia il proprio consenso in fase di riconoscimento di una UCI zonale nel territorio di competenza;
  6. redige, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell’Organizzazione Provinciale e lo sottopone, con la relazione del Collegio Sindacale ove presente, all’approvazione del Consiglio Provinciale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Provinciale.

Articolo 57 – Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti e dura in carica a norma dell’art.24 del presente Statuto. La sua elezione va comunicata agli Organi regionali e nazionali.

Il Presidente Provinciale svolge le seguenti funzioni:

  1. ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione Provinciale a tutti gli effetti di legge;
  2. firma gli atti ufficiali;
  3. convoca e presiede il Consiglio Provinciale ed il Comitato Esecutivo Provinciale;
  4. può delegare particolari funzioni al Vicepresidente o ad un componente del Comitato Esecutivo Provinciale;
  5. può conferire al Vicepresidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri.

Qualora emergano criticità gestionali e relazionali nel rispettivo ambito territoriale, il Presidente Provinciale – di concerto con il Comitato Esecutivo Provinciale – richiede in via preventiva l’intervento del Coordinatore Regionale. Solo qualora tale intervento non abbia condotto alla risoluzione della problematica, il Presidente Provinciale ha la facoltà di appellarsi al Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 58 – UCI Zonale

Sono organi dell’UCI Zonale:

  1. l’Assemblea degli Iscritti;
  2. il Comitato Esecutivo Zonale;
  3. il Presidente Zonale;
  4. Il Vicepresidente Zonale.

L’UCI Zonale risponde, di fronte a terzi ed in giudizio, unicamente delle obbligazioni autonomamente assunte.

Articolo 59 – Assemblea degli Iscritti

L’Assemblea degli Iscritti si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente Zonale o il Comitato Esecutivo Zonale ne ravvisi la necessità, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto, ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L’Assemblea degli Iscritti è convocata, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione: l’avviso della convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea degli Iscritti è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

L’Assemblea degli Iscritti è presieduta dal Presidente Zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente Zonale.

Dell’Assemblea è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea nominato.

L’Assemblea degli Iscritti svolge i seguenti compiti:

  1. individua le esigenze e le istanze che riguardano più da vicino le Imprese che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell’agroalimentare dell’ambito territoriale di riferimento: indica soluzioni e delibera le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità dell’UCI;
  2. presenta le delibere a cui addiviene il Consiglio Provinciale;
  3. approva il programma annuale di attività da presentare al Comitato Esecutivo Provinciale;
  4. elegge il Presidente Zonale;
  5. elegge Il Vicepresidente Zonale;
  6. elegge il Comitato Esecutivo Zonale ed il numero dei suoi membri;
  7. approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto finanziario dell’attività della Organizzazione Territoriale e lo inoltra all’Organizzazione Provinciale;
  8. revoca il mandato al Presidente Zonale e/o al Comitato Esecutivo Zonale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi aventi diritto di voto presenti.

Articolo 60 – Comitato Esecutivo Zonale

Il Comitato esecutivo zonale è composto dal Presidente Zonale, dal Vicepresidente Zonale e da un numero variabile, minimo di un membro, di eletti nel proprio seno dall’Assemblea degli Iscritti.

Il Comitato Esecutivo Zonale dura in carica a norma dell’art.24 del presente Statuto. Si riunisce ordinariamente ogni mese o tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente Zonale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Provinciale.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato Esecutivo Zonale entro sette giorni dalla data della riunione: in caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Comitato Esecutivo Zonale è presieduto dal Presidente Zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato Esecutivo Zonale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Zonale.

Il Comitato Esecutivo Zonale adempie ai seguenti compiti:

  1. predispone il programma annuale delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti;
  2. organizza giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale ed imprenditoriale delle Imprese agricole;
  3. promuove attività di formazione ed informazione sui temi che riguardano le Imprese che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell’agroalimentare;
  4. convoca e prepara l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Iscritti;
  5. cura l’esecuzione delle norme emanate dall’Esecutivo Nazionale e dal Comitato Esecutivo Provinciale, riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici;
  6. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Esecutivo Nazionale, del Coordinamento Regionale e del Comitato Esecutivo Provinciale, riguardanti l’UCI Zonale;
  7. redige, entro il 31marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, dell’UCI Zonale;
  8. conferisce mandato al Presidente Zonale di trasmettere al Comitato Esecutivo Nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione attestante il regolare assolvimento di tutti gli obblighi statutari, ivi inclusi quelli amministrativi e contabili, fiscali, previdenziali ed assicurativi, anche in relazione ad eventuali lavoratori subordinati. 

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Zonale.

Articolo 61 – Presidente Zonale

Il Presidente Zonale è eletto dall’Assemblea degli Iscritti tra i suoi componenti e dura in carica a norma dell’art.24 del presente Statuto. L’elezione va comunicata agli Organi provinciali, regionali e nazionali.

Il Presidente Zonale svolge le seguenti funzioni:

  1. ha la rappresentanza legale dell’UCI Zonale a tutti gli effetti di legge;
  2. convoca e presiede l’Assemblea degli Iscritti ed il Comitato Esecutivo Zonale;
  3. firma gli atti ufficiali;
  4. può delegare particolari funzioni al Vicepresidente Zonale o ad un componente del Comitato Esecutivo Zonale;
  5. può conferire al Vicepresidente Zonale la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri.

TITOLO VI

Norme generali

Articolo 62 – Entrate

Costituiscono le “entrate” dell’Unione:

  1. l’importo delle tessere annuali di iscrizione dovuto dagli Associati;
  2. i contributi di singoli, Enti, Organismi pubblici e sottoscrizioni volontarie;
  3. le liberalità o donazioni (nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge);
  4. i diritti ed i proventi derivanti dai servizi resi agli Associati, comunque inerenti o direttamente connessi alle attività istituzionali.

Possono, altresì, costituire un’entrata dell’Organizzazione:

  1. i corrispettivi specifici percepiti da iscritti, Associati e partecipanti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  2. i corrispettivi derivanti dall’organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, nonché cessione di pubblicazioni riguardanti i Contratti Collettivi di Lavoro e l’assistenza in materia;
  3. eventuali contributi straordinari per attività prestate dall’Unione.

Articolo 63 – Esercizio finanziario 

L’Esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’UCI è tenuta a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario che il Comitato Esecutivo Nazionale sottopone al Consiglio Nazionale, per la necessaria approvazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento. Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 64 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’UCI è costituito:

  1. dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari dei Soci, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Unione;
  2. dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche private;
  3. da eventuali oblazioni, donazioni, erogazioni, lasciti;
  4. somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo;
  5. dai beni mobili ed immobili che, per qualunque causa, divengano proprietà dell’Unione.

Articolo 65 – Scioglimento 

L’UCI si estingue:

  1. per le cause di cui all’art. 27 del Codice civile;
  2. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi. 

In caso di estinzione, il Congresso Nazionale delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoga, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 

Per lo scioglimento dell’UCI è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale appositamente convocato. 

Articolo 66 – Modifiche statutarie 

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale dell’UCI con voto favorevole dei due terzi dei delegati presenti.

Il Congresso Nazionale può delegare il Consiglio Nazionale ad apportare, a maggioranza dei due terzi, tutte le modifiche allo Statuto ritenute necessarie ed urgenti per la vita e la funzionalità dell’Unione, nonché a procedere, qualora si rendesse necessario, alla nomina di uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri nel corso del quadriennio.

Tutte le modifiche eventualmente introdotte devono essere sottoposte a ratifica al primo Congresso successivo, ma l’eventuale annullamento di norme introdotte dal Consiglio Nazionale non ha effetto retroattivo. 

Le modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione. 

Articolo 67 – Norme generali 

Nelle Sedi periferiche dell’UCI possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione nei confronti degli iscritti, Associati e partecipanti anche di altre Associazioni che svolgono medesima attività e che per Legge, Regolamento, Atto costitutivo, Statuto o delibera abbiano aderito all’UCI.

In ogni Sede UCI organizzata secondo le modalità del presente Statuto è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti, con le modalità previste per le assemblee, secondo il principio del voto singolo.

In ogni Sede UCI, a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l’eleggibilità degli Organi amministrativi secondo il principio del voto singolo (di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice civile), nel rispetto della sovranità dell’Assemblea dei Soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

In ogni Sede UCI, a qualsiasi livello organizzativo, deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle riunioni degli Organi statutari, alle relative deliberazioni e ai rendiconti finanziari.

Le riunioni degli Organismi, ai vari livelli disciplinati nel presente Statuto, si possono svolgere, anche per singoli interventi, per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla riunione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In ogni Sede UCI è fatto obbligo agli Organi di gestione amministrativa di tenere aggiornato il Registro dei Soci ed i registri riportanti le deliberazioni degli Organi statutari.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 68 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile, alle Leggi in materia, nonché al Regolamento.

TITOLO VII

Norma transitoria

Gli Organismi collaterali di cui all’art.31 devono adeguare i propri Statuti al presente articolato entro tre mesi dalla sua approvazione e/o modifica.

 In caso d’inadempienza, il Comitato Esecutivo Nazionale potrà deliberare il disconoscimento dell’Organismo inadempiente.

Scarica lo Statuto dell’UCI

IL CODICE ETICO E DELLA LEGALITA’ 

I principi etici e di legalità sono il faro che guida i nostri percorsi, le scelte e le azioni dell’intera Organizzazione: un codice al quale i Dirigenti ai vari livelli e gli operatori devono ispirarsi ed attenersi nella quotidianità.

Scarica il Codice Etico e della legalità

 

 

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