Buone notizie per i produttori in regola con gli obblighi formativi. I giovani agricoltori che nel 2024 hanno sostenuto delle spese per corsi di formazione sulla gestione agricola possono richiedere, entro il 24 settembre, un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500€ per ciascun beneficiario.
Requisiti richiesti
Ciò è stabilito dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n.36, nell’osservanza di un dettame della Pac che prevede una premialità per il giovane agricoltore, in alternativa a percorsi studio specifici o ad esperienza lavorativa in campo agricolo. Possedere un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di minimo 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati consente di accedere a tale beneficio.

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge, in possesso dei seguenti requisiti:
- età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese;
- abbiano iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.
Il decreto del Ministro Lollobrigida, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione dell’art. 6 della legge.
Ammissibilità al beneficio
Sono ammissibili al beneficio le spese rientranti nelle seguenti categorie:
- spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
- spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lett. a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.
Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come disposto dall’art. 3, comma 3, del decreto, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione le spese effettuate devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Fruizione del credito d’imposta
Ai fini della fruizione del credito d’imposta i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.
Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato ed è utilizzabile a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto, con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite massimo di spesa.