IMU-TASI

Sui terreni e sugli immobili si deve versare l’IMU – Imposta Municipale sugli Immobili e la TASI – Tassa si Servizi Indivisibili.

L’IMU si paga sui terreni (ad eccezione dei terreni montani) e sui fabbricati ad eccezione dell’immobile che rappresenta l’abitazione principale del contribuente (dove il contribuente ha la residenza). Per l’immobile dove si ha la residenza si deve versare la TASI e non l’IMU. La base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso per ogni categoria di immobile.

Viene infine applicata l’aliquota stabilita dal Comune nella delibera. Si paga in due rate: 16 giugno acconto sulla base dell’anno precedente; 16 dicembre saldo annuale. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Pertanto la TASI si paga anche sull’abitazione principale ed inoltre si paga non solamente sugli immobili di proprietà ma anche sugli immobili detenuti con un contratto di locazione registrato. In questo caso il proprietario paga una percentuale dell’imposta stabilita con delibera dal Comune (per legge 90%) e il conduttore la restante parte (per legge 10%). 

Anche in questo caso la base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile risultante in catasto rivalutata del 5% moltiplicata per un coefficiente diverso per ogni categoria di immobile. Anche in questo caso viene applicata l’aliquota deliberata dal Comune e differenziata tra abitazione principale e altri immobili. Si paga in due rate: 16 giugno acconto sulla base dell’anno precedente (nel 2014 16 ottobre); 16 dicembre saldo annuale. 

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