Altro passo avanti nel procedimento di definizione della carne e dei suoi derivati. L’unico prodotto a costituire un’eccezione sarà il “veggie burger“, per il resto qualunque espressione commerciale riguardante la “bistecca“, il “filetto” o il “fegato” dovrà attenersi esclusivamente a prodotti di carne, mai a prodotti a base vegetale o coltivati in laboratorio, il fenomeno cosiddetto del meat sounding.

Lo ha stabilito una delle clausole dell’accordo, raggiunto tra Consiglio Europeo e Parlamento Europeo, sulla riforma del regolamento sull’Organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), al fine di rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera.
La ratio dell’accordo
L’intesa tutela definizioni come: manzo, vitello, maiale, pollame, pollo, tacchino, anatra, oca, agnello, montone, ovino, caprino, coscia, filetto, controfiletto, fianco, lombo, bistecca, costine, spalla, stinco, braciola, ala, petto, fegato, coscia, petto, costata, T-bone, scamone e pancetta.
“Tali termini sono riservati esclusivamente ai prodotti a base di carne e non possono quindi essere utilizzati per prodotti che non contengono carne, come ad esempio quelli ottenuti da colture cellulari“, evidenzia una nota del Consiglio.

I termini dell’accordo
Tali definizioni rientrano in un accordo tra Consiglio e Parlamento volto a migliorare la cooperazione tra le autorità dell’UE responsabili dell’applicazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali nei casi in cui fornitori e acquirenti siano stabiliti in Stati membri diversi. Le nuove norme sono parte dell’impegno dell’UE a sostenere gli agricoltori nella filiera, in particolare garantendo un’equa distribuzione del reddito a livello di singolo individuo.











