È arrivata l’ufficialità. Le birre prodotte con ingredienti provenienti dal mondo vitivinicolo, come uva o mosto d’uva, possono essere legittimamente commercializzate come birra, purché la presenza dell’ingrediente caratterizzante sia esplicitata in etichetta.

È il chiarimento fornito dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Masaf, come riscontro all’interpello interpretativo di Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti.
La base legislativa
Il parere richiama l’articolo 2, comma 4, della legge n. 1354 del 1962 sulla birra, secondo cui se alla birra vengono aggiunti ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita deve essere completata con il nome della sostanza caratterizzante. In pratica, nel caso di utilizzo di uva o mosto d’uva, la denominazione di vendita dovrà riportare indicazioni come “birra all’uva” o “birra con mosto d’uva”.
La necessità della specifica ministeriale
Il chiarimento arriva dopo anni in cui diversi birrifici artigianali erano stati oggetto di contestazioni, sequestri e sanzioni amministrative a causa della produzione di birre ottenute con ingredienti di origine vitivinicola, quali uva fresca, mosto d’uva, mosto d’uva concentrato, mosto d’uva rettificato o vinacce, spesso riconducibili alla tipologia comunemente definita Italian Grape Ale.
Il segmento dei birrifici artigianali
Secondo Unionbirrai, tale chiarimento costituisce un passaggio importante per un segmento produttivo che, nell’ultima decade soprattutto, ha visto crescere l’interesse dei produttori artigianali, anche grazie alla sperimentazione che mette in dialogo la tradizione brassicola con quella vitivinicola italiana.

Le Italian Grape Ale, nate proprio dall’incontro tra birra e uva, sono oggi considerate uno degli stili più originali dell’innovazione brassicola italiana e rappresentano una categoria sempre più conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale.











