Ci si può opporre all’installazione di pannelli fotovoltaici a terra nelle aree classificate come terreni a destinazione agricola. Lo ha appena stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n°127/2026, che respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar del Lazio in quattro sentenze pronunciate tra il 2024 e il 2025.

La pronuncia assume particolare rilievo anche per il comparto agricolo, poiché riconosce la necessità di contemperare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del suolo, del paesaggio rurale e della continuità delle attività produttive agricole.
Si tratta di un tema che l’Unione Coltivatori Italiani ha posto da tempo all’attenzione delle istituzioni, evidenziando i rischi connessi alla sottrazione indiscriminata di terreni fertili alla produzione agricola e sostenendo la necessità di privilegiare soluzioni energetiche compatibili con le coltivazioni e con la vocazione produttiva delle aree rurali.
La ratio della sentenza
La Corte ha sostenuto il fatto che il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Pur in carenza di una definizione puntuale di “moduli collocati a terra”, la Corte ha osservato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla evidente finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge numero 175 del 2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.
Eccezioni e deroghe
La Corte ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo – fra l’altro – l’installazione di impianti fotovoltaici a terra ma solo nelle aree espressamente individuate dal legislatore. Sulla base di tali rilievi non si è riscontrata la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.
Sono state dichiarate non fondate anche le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell’ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità.
I criteri oggettivi

Infine, la Corte ha affermato che non è costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi fattuali mutevoli, quali sono il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni, precisando che se la concreta utilizzazione agricola dell’area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale.











