“Abbiamo scelto di rafforzare la disciplina dell’oleoturismo con una legge regionale ad hoc – all’unisono il presidente Emiliano e l’assessore all’Agricoltura Pentassuglia – costruita con tutto il partenariato agricolo pugliese e le Città dell’Olio, con una presa di coscienza comune e una corresponsabilizzazione nella valorizzazione del patrimonio olivicolo pugliese, in un’ottica di apertura a nuovi scenari di tipo economico e sociale. Oleoturismo e enoturismo puntano a fortificare il brand Puglia, in Italia e nel mondo”.

La L.R. 9/25, “Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse”, in ottemperanza alle norme statali di settore, valorizza le potenzialità del turismo dell’olio come fenomeno culturale ed economico in grado di offrire diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della Regione.
Rientrano nelle attività oleoturistiche quelle formative ed informative, nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell’azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio.
Il nuovo quadro normativo
Nel testo di legge vengono disciplinate le procedure da seguire per l’avvio dell’attività oleoturistica e fissa standard minimi di qualità, come l’apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, cartellonistica di accoglienza, presenza di un sito o pagina web aziendale, indicazione dei parcheggi all’interno dell’azienda o nelle vicinanze, materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, attività di degustazione dell’olio esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa UE, nonché misure per facilitare l’accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.
Sono disciplinate, inoltre, anche le modalità di istituzione dell’elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da effettuarsi con delibera di giunta regionale.
L’Elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di filiere olivicole che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L’Elenco ha funzione meramente ricognitiva.

gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.