Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, ed è concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. E’ una pratica gestita completamente dall’ente di patronato promosso dall’Unione Coltivatori Italiani, il patronato Enac.
A chi è rivolto
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).

La durata
E’ necessario disporre di alcuni requisiti. Il congedo parentale spetta ai genitori, in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Contesto normativo
Il congedo parentale è regolamentato con la legge n. 53/2000 e, successivamente, con il Testo Unico sulla tutela della genitorialità n. 151/2001 e consiste, come abbiamo visto, nel diritto dei lavoratori ad astenersi dal lavoro per la cura e l’assistenza dei propri figli fino al compimento del 12esimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Negli anni, altri provvedimenti hanno modificato la durata e la misura, ma sono rimasti gli stessi principi originariamente stabiliti:
- Il padre acquisisce un diritto autonomo al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre sia casalinga oppure lavoratrice a domicilio o colf/badante (non titolari dei diritto).
- I genitori possono chiedere il congedo parentale per ogni figlio; quindi tanti figli tanti congedi parentali;
- Il congedo parentale può essere fruito solo in costanza di rapporto di lavoro.

Limiti della fruizione
Ci sono dei limiti alla fruizione da rispettare:
- la madre può usufruire fino ad un massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio/a entro i primi 12 anni di vita del bambino/a o dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento;
- il padre può fino ad un massimo di sei mesi di congedo parentale (elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per goni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di dieci mesi di congedo parentale (elevabili a unidci nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) per ogni figlio/a entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche in maniera frazionata in giorni o ore.
Periodi indennizzabili
Il D.legislativo n. 105/2022 ha aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili da 6 a 9 mesi, di cui possono usufruire i genitori lavoratori, precisando che ad ogni genitore spettano 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibile all’altro genitore; a questo periodo se ne aggiungono altri tre che invece possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi.
La legge di Bilancio 2023 (n. 197) ha migliorato la percentuale di copertura dell’indennizzo per un solo mese di fruizione fino al 6° anno di vita del bambino passandolo dal 30% all’80% della retribuzione, ma solo a condizione che i genitori abbiano terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022. Negli altri casi l’indennizzo è calcolato al 30 per cento della retribuzione fino a 9 mesi di congedo, mentre per i periodi restanti, l’indennizzo al 30% è riconosciuto se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte la trattamento minimo di pensione.
I periodi di congedo parentale, anche quelli non indennizzati, sono coperti da contribuzione figurativa. Ai fini pensionistici, agli interessati viene data la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari.
In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto viene meno dal giorno successivo alla sospensione o cessazione. Il diritto cessa, inoltre, dal giorno successivo alla morte del bambino per il quale il congedo è stato richiesto.
Qualora vi sia un solo genitore, questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
Il Congedo parentale nel Pubblico Impiego
Nel Pubblico Impiego, la contrattazione collettiva prevede che il primo mese di congedo parentale sia retribuito al 100%, fino ai 12 anni di vita del figlio.
Pertanto, nel 2024, il secondo mese sarà retribuito all’80% fino ai sei anni di vita del figlio, i restanti mesi di congedo saranno retribuiti al 30%
Dall’anno 2025, per i bambini nati dall’anno 2025, il primo mese di congedo sarà retribuito al 100% della retribuzione, e gli ulteriori due mesi saranno retribuiti all’80% della retribuzione.
Congedo parentale su base oraria
La Legge n. 228 del 2012 che ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, ha delegato alla contrattazione collettiva, non solo nazionale, ma anche di secondo livello, il compito di definire le modalità di fruizione del congedo parentale orario.
Successivamente il D.lgs n. 80 del 2015 ha dato la possibilità ai genitori lavoratori di fare domanda anche in assenza di contrattazione collettiva, fruendo del congedo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo
Compatibilità
In caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi di cui al D.lgs. n.151/2001
Presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica all’INPS prima dell’inizio del congedo. Gli uffici del Patronato Enac sono a disposizione per tutte lee sigenze del caso.
In caso di fruizione del congedo parentale in modalità giornaliera il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro con un periodo di preavviso pari a 5 giorni
Per la fruizione del congedo parentale in modalità oraria il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro almeno due giorni prima.
Termini di presentazione
La domanda di congedo parentale deve essere presentata attraverso il servizio dedicato prima dell’inizio del congedo stesso.